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Il rapporto di lavoro domestico

in pillole

Scapuzzi Alessandro

Ultimo aggiornamento 2 anni fa

Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione di servizi di carattere domestico funzionali allo svolgimento della vita familiare.

La disciplina di riferimento è contenuta nel CCNL di settore, ma è ancora vigente anche la Legge 2 aprile 1958, n. 339, che trova applicazione con riferimento a quelle disposizioni non superate dall’attuale contrattazione collettiva.

Sono considerati lavoratori domestici, non soltanto coloro che sono addetti alle ordinarie incombenze familiari, come camerieri, colf, badanti, baby-sitter, cuochi, ma anche gli autisti (quando la prestazione è al servizio esclusivo o prevalente della famiglia), nonché i giardinieri, i custodi e i portieri di case private al servizio del nucleo familiare.

Il datore di lavoro può essere sia una persona singola, sia un nucleo familiare, sia delle comunità stabili (ad esempio, quelle religiose o militari).

Il contratto di lavoro domestico, conformemente al CCNL di categoria, deve contenere:

data di inizio del rapporto di lavoro;

durata del periodo di prova;

esistenza o meno della convivenza (totale o parziale);

durata dell’orario giornaliero di lavoro;

la retribuzione pattuita;

ogni altro elemento richiesto dal CCNL di categoria.

L’assunzione a tempo determinato è consentita nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articoli 19-29).

La Legge 2 aprile 1958, n. 339 (art. 5) distingue il personale domestico tra lavoratori con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) e prestatori d’opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, stallieri). Tuttavia, la classificazione in categorie e la specificazione delle mansioni è disciplinata dalla contrattazione collettiva.

Fonti normative

Legge 2 aprile 1958, n. 339: “Per la tutela del rapporto di lavoro domestico”;

Legge 28 gennaio 2009, n. 2: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”

Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico.

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