Il periodo di prova
Durata, validità e mancato superamento
Scapuzzi Alessandro
Ultimo aggiornamento 2 anni fa
Il periodo di prova è il periodo -di lavoro regolare- durante il quale sia il datore di lavoro che il dipendente, possono decidere di interrompere il rapporto senza preavviso e senza fornire motivazione.
Il periodo di prova è valido esclusivamente se si verificano tutte le seguenti condizoini:
a) il lavoratore domestico deve aver sottoscritto la lettera di assunzione, con la precisazione del periodo di prova, prima o al massimo contestualmente l'inizio del rapporto di lavoro (vi sono sentenze che hanno ribadito la nullità del periodo di prova per un lavoratore che ha firmato la lettera dopo 30 minuti dall'inizio della prestazione lavorativa);
b) non deve essere stato svolto un periodo precedente "fuori regola", le cosidette "prove", verifiche, etc. non sono ammesse in caso di giudizio;
c) il lavoratore domestico non deve essere stato in forza presso lo stesso datore di lavoro precedentemente e per lo svolgimento di mansioni analoghe;
d) il lavoratore domestico non deve essere stato inviato in precedenza presso lo stesso datore di lavoro tramite un'agenzia di somministrazione;
e) il lavoratrore domestico deve avere svolto le mansioni precisate nella lettera di assunzione.
Cessazione per mancato superamento del periodo di prova
Il periodo di prova, regolato dall'Art. 12 del CCNL, permette ad entrambe le parti di recedere dal contratto di lavoro senza preavviso e motivazione, ma il datore di lavoro, per poter recedere dal contratto durante il periodo di prova, e quindi senza preavviso, dovrà aver dato la possibilità al lavoratore di dimostrare le proprie capacità per le quali è stato assunto.
I giudici hanno individuato un periodo minimo di prova, stabilito in circa la metà rispetto a quello determinato dal CCNL, quale periodo minimo che il datore di lavoro deve attendere prima di dare disdetta al contratto.
La procedura da seguire per il licenziamento entro il periodo di prova prevede:
- La comunicaizone scritta al collaboratore del mancato superamento del periodo di prova
- Elaborazione del cedolino (busta paga) comprendente tutte le spettanze di fine rapporto quali TFR, 13esima e ferie non godute oltre alla retribuzione dell' ultimo mese e, in caso di collaboratore convivente, il vitto e alloggio sulle ferie non godute e sulla 13esima. il tutto nel rispetto della normativa in vigore
- Elaborazione della Certificazione Unica (CU)
- Consegna del cedolino e della cU
- Corresponsione delle spettanze
- Camunicazione all'INPS della cessazione del rapporto di lavoro domestico entro 5 gg dalla data di fine
- Elaborazione del MAV di cessazione e relativo suo pagamentro entro 10 giorni dalla cessazione (e comunque in base all'acquisizione da parte dell'INPS)
Lo Studio, nell'ambito del servizio Badapay provvede a tutti i predetti adempimenti per conto del datore di lavoro ed in qualità di intermediario con l'istituto previdenziale.
Modalità di comunicazione della cessazione o colf irreperibile
Può accadere, nell'ambito del lavoro domestico, che la badante sia irreperibile, o che non sia possibile inviare una raccomandata in mancanza di domicili validi. In tal caso non vi è una normativa precisa ma possiamo rifarci per analogia alla giurisprudenza formatasi nei casi di lavoro.
In sostanza, le pronunzie in questione evidenziano che, affinché sia legittimo il licenziamento comunicato con strumenti non convenzionali (email, sms, whatsapp, telegram etc.) è necessario che questi siano tali che:
- emerga in maniera inequivoca la volontà datoriale di licenziare;
- non ci siano dubbi sulla provenienza della comunicazione da parte del datore
- il relativo contenuto sia pervenuto a conoscenza del lavoratore,
Durata del periodo di prova
Il CCNL colf e badanti prevede i seguenti periodi di prova, in relazione alla categoria di inquadramento contrattuale:
Regime di confivenza | Livelli | Durata in Giorni di effettivo lavoro |
---|---|---|
Conviventi | tutti | 30 |
Conviventi e non conviventi | D e DS | 30 |
Non conviventi | A, As, B, Bs, C, Cs | 8 |
Malattia e infortunio
La decorrenza del periodo di prova è sospesa in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Lavoratori fuori regione
Al lavoratore proveniente da altra regione e che non abbia ancora trasferito la propria residenza è dovuto, in caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova (non per giusta causa), un preavviso di 3 giorni.
Tempo determinato
Nel caso in cui il rapporto di lavoro domestico sia a tempo determinato, il periodo di prova, per elaborazione giurisprudenziale, non dovrebbe superare un sesto del totale della durata del rapporto.
Fine del periodo di prova
Il CCNL riporta che il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato.
Anzianità di servizio
Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Retribuzione
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
Errore comune
"Facciamo una prova, poi se va benne ti assumiamo"
No! Non si può fare! I giorni di prova sono compresi nel periodo di lavoro. Prima si assume e da quel momento parte la prova.