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Malattia

Scapuzzi Alessandro

Ultimo aggiornamento 2 anni fa

Nel rapporto di lavoro domestico non è prevista alcuna indennità da parte dell' INPS o della Cassa Colf che pertanto non verseranno mai nessiun importo al lavoratore. 

La corresponsione dell'indennità di malattia è onere (costo) esclusivo del datore di lavoro.


Oneri del collaboratore

In caso di malattia il lavoratore deve:

a) avvertire tempestivamente il datore di lavoro;

b) farsi rilasciare un certificato medico entro il giorno successivo all'inizio della malattia;

c) se non convivente (o convivente assente o in ferie) consegnare o inviare a mezzo raccomandata il certificato medico entro 2 giorni dal rilascio. Per i conviventi che sono in casa non serve consegnare il certificato a meno che non venga richiesto dal datore di lavoro.


Retribuzione della malattia

In caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo complessivo annuo di:

  • 8 giorni - per anzianità fino a 6 mesi
  • 10 giorni - per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni
  • 15 giorni - per anzianità oltre i 2 anni

Nella seguente misura:
  • fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto
  • dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto


Per "giorni di calendario", come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si intendono i 30esimi della mensilità. Questo significa che la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera ed é pari ad 1/30esimo del mensile.

Il periodo di malattia a disposizione si calcola in un lasso di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.

Per sapere se il collaboratore ha diritto a giorni di malattia e a quanti, va verificato se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere, il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.


Conservazione del posto di lavoro

In caso di malattia, al lavoratore spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:

a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;

b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;

c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.

In caso di malattia oncologica i periodi suddetti vanno aumentati del 50%.


Preavviso, periodo di prova e malattia

In caso di malattia durante il periodo di prova o durante il periodo del preavviso di licenziamento/dimissioni, si sospende la decorrenza degli stessi.


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