Malattia
Scapuzzi Alessandro
Ultimo aggiornamento 2 anni fa
Nel rapporto di lavoro domestico non è prevista alcuna indennità da parte dell' INPS o della Cassa Colf che pertanto non verseranno mai nessiun importo al lavoratore.
La corresponsione dell'indennità di malattia è onere (costo) esclusivo del datore di lavoro.
Oneri del collaboratore
In caso di malattia il lavoratore deve:
a) avvertire tempestivamente il datore di lavoro;
b) farsi rilasciare un certificato medico entro il giorno successivo all'inizio della malattia;
c) se non convivente (o convivente assente o in ferie) consegnare o inviare a mezzo raccomandata il certificato medico entro 2 giorni dal rilascio. Per i conviventi che sono in casa non serve consegnare il certificato a meno che non venga richiesto dal datore di lavoro.
Retribuzione della malattia
In caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo complessivo annuo di:
- 8 giorni - per anzianità fino a 6 mesi
- 10 giorni - per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni
- 15 giorni - per anzianità oltre i 2 anni
Nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto
Per "giorni di calendario", come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si intendono i 30esimi della mensilità. Questo significa che la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera ed é pari ad 1/30esimo del mensile.
Il periodo di malattia a disposizione si calcola in un lasso di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.
Per sapere se il collaboratore ha diritto a giorni di malattia e a quanti, va verificato se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere, il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.
Conservazione del posto di lavoro
In caso di malattia, al lavoratore spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
In caso di malattia oncologica i periodi suddetti vanno aumentati del 50%.
Preavviso, periodo di prova e malattia
In caso di malattia durante il periodo di prova o durante il periodo del preavviso di licenziamento/dimissioni, si sospende la decorrenza degli stessi.