Permessi e congedi
Scapuzzi Alessandro
Ultimo aggiornamento 2 anni fa
Il contratto collettivo attualmente in vigore norma vari tipi di permessi e congedi retribuiti e non.
Tra i vari permessi e congedi per colf e badanti ce ne sono alcuni che danno diritto alla medesima retribuzione pattuita dalle parti e altri che permettono semplicemente di assentarsi dal lavoro.
Permessi retribuiti
1) Visite mediche, rinnovo del permesso o ricongiungimento familiare. L'art. 19 comma 1 del CCNL prevede un certo numero di permessi retributi da utilizzare nell'anno per visite mediche oppure per le pratiche di rinnovo del permesso o ricongiungimento familiare:
- 16 ore annue per collaboratori conviventi full-time;
- 12 ore annue per collaboratori conviventi part-time (livelli B, BS o C con massimo 30 ore);
- 12 ore annue per collaboratori non conviventi con orario di lavoro di almeno 30 ore settimanali.
- Per i collaboratori non conviventi con meno di 30 ore settimanali le 12 ore annue vanno riproporzionate sulla base dell'orario svolto.
2) Nascita di un figlio. L'art. 19 del CCNL al comma 3 prevede per il lavoratore padre lo stesso numero di permessi previsti dalla normativa vigente. L'attuale normativa stabilita dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1 co. 363, lettera a) prevede 10 giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventa papà e un ulteriore giorno aggiuntivo di congedo facoltativo, in alternativa ad un giorno di congedo di maternità se non fruito dalla madre oltre ad ampliare la tutela del congedo stesso prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio.
3) Lutto. è previsto, per il lavoratore colpito da comprovata disgrazia, (quindi con relativo certificato di morte), a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado, un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. Nelle note a verbale il CCNL indica inoltre che con “giorni lavorativi” si intendono i ventiseiesimi della mensilità quindi i giorni dal lunedì al sabato.
4) Formazione professionale. Sono previste 40 ore annue di permessi retribuiti per la frequenza di corsi di formazione professionale, (specifici per collaboratori o assistenti familiari), o per attività formative necessarie al rinnovo del permesso di soggiorno. In quest'ultimo caso va presentata al datore relativa documentazione attestante gli orari delle attività formative.
Tali permessi possono essere utilizzati solamente da colf e badanti assunte con contratto a tempo inderminato, con orario full-time e purchè abbiano maturato almeno 6 mesi di anzianità di servizio presso lo stesso datore.
5) Permessi sindacali. Per le colf o badanti che ricoprono una carica presso gli organismi direttivi, (territoriali o nazionali), dei sindacati fimatari del CCNL, l'art. 43 prevede un permesso di 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato) massimi annuali per partecipare alle riunioni del proprio sindacato. Per poter usufruire di tali permessi é necessario che la carica ricoperta dalla colf o badante sia attestata dal sindacato di appartenenza e che la partecipazione alle riunioni sia documentata; é inoltre necessario un preavviso al datore dell'assenza 3 giorni prima presentando la richiesta del permesso rilasciata dal sindacato stesso.
6) Permesso elettorale. Il collaboratore domestico che venga nominato scrutatore, segretario o presidente del seggio elettorale, ha diritto per legge ad assentarsi dal lavoro e a percepire la retribuzione. Le giornate così trascorse infatti per legge sono da ritenersi a tutti gli effetti giorni lavorativi.I giorni non lavorativi e festivi, o comunque di riposo, (ad esempio il sabato e la domenica), durante i quali la collaboratrice svolge le cariche sopra indicate, devono essere recuperati con una giornata di riposo compensativo oppure retribuiti per 1/26 in più del mensile.
7) Donazione sangue o midollo osseo. In caso di richiesta di permesso per donazione sangue (o midollo osseo) il datore dovrebbe retribuire alla collaboratrice le ore di quella giornata come fossero state lavorate e poi presentare domanda di rimborso all’INPS. La domanda di rimborso può essere presentata online all'INPS mediante l'utlizzo del servizio dedicato, secondo le indicazioni fornite con la circolare Inps n. 5 del 16 gennaio 2012, allegando la documentazione inerente la donazione.
In alternativa il datore può presentare la domanda tramite:
- contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Congedi retributi
Oltre ai permessi sono previsti anche due tipi di congedi retribuiti.
1) Congedo per donne vittime di violenza di genere. Introdotto grazie al nuovo Ccnl del 2020, questo tipo di congedo prevede un periodo di astensione dal lavoro per le collaboratrici che hanno subito violenza, inserite in appositi e certificati percorsi di protezione.
La collaboratrice dovrà informare il proprio datore con un preavviso di almeno 7 giorni, fornendo apposita certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di protezione.
La collaboratrice potrà richiedere massimo 3 mesi di permesso facendo richiesta direttamente all'Inps che provvederà a corrispondere la relativa indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita. Tale periodo viene comunque conteggiato ai fini dell'anzianità di servizio, ai fini contributivi e anche della maturazione di tfr, ferie e 13esima.
Tale periodo di permesso può essere usufruito dalla collaboratrice anche in modo frazionato nell'arco di 3 anni, su base oraria o giornaliera. In caso di frazionamento su base oraria la collaboratrice si può assentare al massimo per metà delle ore di lavoro giornaliere medie.
2) Congedo matrimoniale. In caso di matrimonio, come previsto dall'art. 24 del CCNL, ai collaboratori domestici spetta un congedo retribuito pari a 15 giorni di calendario che può eventualmente essere utilizzato anche entro un anno dall'evento. Se il rapporto di lavoro termina prima dell'utilizzo del congedo il diritto viene meno e quindi non sarà più possibile utilizzarlo o chiedere il corrispettivo in denaro.
Il congedo verrà retribuito dal datore a seguito presentazione del certificato di matrimonio.
Permessi non retributi
1) Permesso per studio. L'articolo 23 prevede dei permessi non retribuiti per le colf e badanti che hanno la necessità di frequentare dei corsi scolastici. Tali corsi devono essere utili al conseguimento del diploma della scuola dell'obbligo o di un titolo professionale e la loro frequenza deve essere documentata da apposita attestazione da consegnare mensilmente al datore. Le ore non retribuite relative ai corsi, potranno eventualmente essere recuperate.
Le sole ore necessarie a sostenere gli esami annuali verranno retribuire dal datore nel limite delle ore di lavoro previste per tale giornata.
2) I collaboratori domestici possono in ogni caso fruire di permessi non retribuiti in accordo con il datore di lavoro.
Al fine della corretta elaborazione della busta paga si prega di indicare i permessi all'interno del foglio presenze del mese.