Riposi settimanali
Riposi e maggiorazioni
Scapuzzi Alessandro
Ultimo aggiornamento 2 anni fa
Gli artitoli 14 e 15 regolano come segue i riposi settimanali per il lavoro domestico:
- Per i lavoratori conviventi il riposo settimanale è di 36 ore (1 giorno e mezzo): la domenica più mezza giornata concordata durante la settimana. Se un collaboratore lavora nelle 12 ore di riposo infrasettimanale la retribuzione oraria deve essere maggiorata del 40% sulla paga di fatto, mentre se di domenica con la retribuzione del 60%.
- Inoltre, è previsto, nel caso in cui il collaboratore non lavori interamente nella fascia 14.00/22.00 o 6.00/14.00, un riposo intermedio non retribuito di almeno due ore, durante le quali il lavoratore può decidere o meno di rimanere nell'abitazione del datore di lavoro.
- 2. Per i lavoratori non conviventi il riposo obbligatorio è di 24 ore, ossia un giorno, da godere di domenica.
Riposo Domenicale
Il riposo nel giorno della domenica è irrinunciabile. Nel caso di richiesta di straordinario in tal giorno il collaboratore deve essere retribuito con la paga di fatto maggiorata del 60% e deve essere concesso un giorno di riposo il giorno immediatamente successivo.
Fede Religiosa
Solo nel caso il lavoratore processi una fede religiosa che prevede il riposo in un giorno diverso dalla domenica, le parti possono accordarsi di modificare il giorno di riposo. Solo in questo caso, non viene corrisposta alcuna maggiorazione per il lavoro domenicale, perché il giorno di riposo concordato sostituisce a tutti gli effetti la domenica.
Indennità sostitutiva del pasto
Nel caso il collaboratore non convivente lavori per un orario pari o maggiore di 6 ore con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto oppure un'indennità sostitutiva pari al suo valore convenzionale. Il tempo del pasto, sarà però concordato tra le parti e non retribuito.
Il contratto di sostituzione
Nel caso di contratto in sostituzone dei riposi della badante principale il datore di lavoro può assumere una seconda collaboratrice solo per coprire i turni di riposo della badante principale, come segue:
a) il livello al quale inquadrare il lavoratore può essere: CS o DS;
b) il contratto possa essere stipulato solo per sostituire la collaboratrice prinicipale nei riposi;
c) che la retribuzione sia quella indicata nella tabella G, sia che il riposo cada di sabato o di domenica.
Calcolo della retribuzione straordinaria
La maggiorazione in caso di straordinario va calcolata sulla paga globale di fatto.
In caso di collaboratore convivente la paga di fatto non corrisponde alla paga oraria totale concordata, come invece è previsto per i collaboratori non conviventi, ma risulta dalla somma della paga oraria totale più la quota oraria di vitto e alloggio.